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Entro fine mese gli eredi di malati di mesotelioma, vittime dell’amianto, non professionale potranno chiedere la prestazione una tantum, mentre l’associazione continua a chiedere che gli indennizzi siano congrui.

Domande entro il 31 marzo 2017, una corsa contro il tempo per il misero importo di
€ 5.600,00, in favore degli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduto nel corso dell’anno 2016. La domanda va effettuata mediante il mod. 191/E e presentata alla Sede INAIL competente per domicilio.

Lo conferma l’INAIL con la Circolare n. 13/2017.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, poiché c’è un attivo di bilancio nel Fondo, con l’Avv. Ezio Bonanni, ha contestato la limitazione dell’importo ad € 5.600,00, in sé non indennitario per la gravità dell’evento, e ha chiesto un indennizzo adeguato e l’estensione a tutte le vittime dell’amianto.

Fondo vittime amianto – La Legge Finanziaria per il 2008 (art.1, comma 241, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha istituito presso l’INAIL il “Fondo per le vittime dell’amianto”, ed ha stabilito che spettasse a tutte le vittime.

Successivamente, un decreto del Governo ha ristretto l’ambito di operatività ai soli lavoratori titolari di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di rendita ai superstiti.

Tale misura è stata contestata dall’Osservatorio Nazionale Amianto con un ricorso al TAR, per chiedere l’applicazione della legge che fa riferimento a “tutte” le vittime.

Successivamente, l’art.1, comma 116, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha sancito l’estensione della prestazione erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale all’amianto stabilendo che gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto “o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”, avvenuta sul territorio nazionale.

Ultimo intervento normativo in ordine cronologico si è avuto con la Legge di Stabilità 2016 (art. 292, comma 292 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) il quale ha disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 possono accedere alla prestazione in parola autonomamente, presentando la domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge. In considerazione del fatto che, per la natura della malattia e dell’esito della stessa, non sempre il titolare della prestazione è nelle condizioni di procedere in tempi certi all’inoltro della richiesta e tenuto conto che, dalla mancata presentazione dell’istanza non si può comunque desumere una rinuncia al diritto, la Legge 27 febbraio 2017, n.19, articolo 3, comma 3 quinquies, ha sancito che le prestazioni assistenziali di cui si tratta siano erogate, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a prescindere dal fatto che il de cuius abbia esercitato in vita il relativo diritto, anche agli eredi dei soggetti deceduti nel corso dell’anno 2016, a seguito di presentazione di apposita istanza.

Soggetti interessati – I soggetti che hanno diritto alla prestazione assistenziale sono tutti gli eredi di malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016.

C’è una corsa contro il tempo, perché la domanda per godere delle prestazioni va effettuata entro il 31 marzo 2017. Ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell’anno 2015, sia nel corso dell’anno 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius.

La prestazione – La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal Decreto Interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016.

Presentazione domanda – Per accedere alla prestazione, occorre presentare presso la sede Inail competente per domicilio o trasmettere mezzo raccomandata a/r, apposita istanza mediante il mod. 190/E, scaricabile sul sito dell’INAIL.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza, corredata di idonea documentazione, è il 31 marzo 2017 (termine ordinatorio).

Per quanto riguarda le richieste di accesso pervenute alle Unità territoriali prima dell’emanazione della norma, dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta dalle stesse Unità territoriali con lo specifico atto istruttorio (mod. 191/E).

Si precisa che l’istanza dovrà essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega ed essere corredata dalla scheda di morte Istat. Inoltre, occorre allegare il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e prodotto in originale all’Istituto.

L’Osservatorio Nazionale Amianto continuerà a portare nelle sedi istituzionali le sue proposte, che si fondano su un diverso sistema che deve prevedere l’immediato risarcimento per le vittime, a carico del Fondo, e quindi poi con successiva eventuale rivalsa del Fondo a carico del datore di lavoro.

E’ possibile scaricare il mod. 191/E al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-mod-191-circolare-7-2017.pdf